Case popolari e mancato pagamento del canone: si può essere sfrattati? Ecco la verità che non tutti conoscono

E’ noto che il diritto all’alloggio di edilizia residenziale pubblica scatta a favore di chi è in possesso degli specifici requisiti richiesti dal locale bando di assegnazione. Si perde il diritto a vivere nell’immobile a causa del mancato pagamento del canone?

Le case popolari fanno parte dell’articolato sistema di edilizia residenziale pubblica e sono assegnate attraverso appositi bandi dei Comuni, che ne fissano condizioni e requisiti.

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Ebbene, tra questi requisiti vi è anche quello del pagamento di un canone periodico che, pur essendo molto più basso rispetto al canone tipico del mercato, sussiste e va pagato alle scadenze predeterminate.

Ebbene, la domanda a cui vogliamo rispondere di seguito è nello specifico questa: che succede se un inquilino di una delle case popolari non paga l’affitto? Perde il diritto a viverci e deve andarsene oppure no? Lo scopriremo insieme nel corso di questo articolo, facendo luce su una questione pratica di indubbio rilievo. I dettagli.

Case popolari e beneficiari: cenni generali

Come è noto, le persone senza reddito o con un reddito al di sotto di soglie indicate dalla legge, i portatori di handicap e di disabilità, i genitori single con figli a carico e i cittadini senza un tetto in cui vivere sono tipicamente tra i soggetti aventi i requisiti per accedere ad una casa popolare, detto anche alloggio ERP o alloggio IACP.

In altre parole, detto immobile consiste in un’unità immobiliare che lo Stato garantisce alle famiglie particolarmente svantaggiate e con basso reddito ma anche a quei singoli cittadini che, a causa di particolari condizioni psicofisiche, vivono in una situazione di precarietà e indigenza.

Non si può fare domanda in assenza del bando di assegnazione e, proprio grazie ad esso, coloro che ricercano una casa popolare saranno collocati in una graduatoria con un punteggio. Redatta la graduatoria si potrà scoprire se si è o meno beneficiari dell’alloggio.

Chiaramente i requisiti di accesso alle case popolari sono assai dettagliati e di essi si trovano tutte le informazioni nei bandi che periodicamente sono pubblicati a livello locale: non è su questi che intendiamo soffermarci qui ma, come accennato, sui rischi connessi al non pagare il canone periodico che è sempre molto ridotto e che, in considerazioni delle condizioni di povertà anche estrema di una persona, può essere infatti nell’ordine di pochi euro al mese.

Ebbene, la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si determina in specifiche ipotesi e, tra queste, vi è proprio il caso del mancato pagamento del canone. Insomma una situazione simile a quella di chi non versa le rate del classico affitto o locazione tra privati.

Mancato pagamento del canone: si perde la casa popolare?

Abbiamo accennato al fatto che l’assegnazione delle case popolari implica il pagamento di un canone di locazione da parte degli assegnatari, proporzionato alla loro situazione di reddito – da questo punto di vista fa fede l’ISEE. Peraltro, come detto, se gli inquilini sono nullatenenti, i canoni possono anche ammontare a pochi euro al mese.

Ebbene il diritto all’alloggio può essere perso in una pluralità di situazioni, tra cui il cambio della destinazione d’uso dell’alloggio stesso o delle relative pertinenze o la produzione di gravi danni ad esso, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell’edificio. Ma non solo. Il diritto alla casa popolare si perde anche in caso di morosità nel pagamento dell’affitto.

Proprio così e quando il diritto alla casa popolare si perde per mancato versamento continuato delle mensilità del canone di locazione, l’ente gestore può richiedere ed ottenere lo sfratto dell’assegnatario, attraverso un’apposita procedura che è diversa da quella classica con cui il proprietario di un’abitazione fa allontanare l’inquilino moroso. Si tratta di una disciplina speciale per lo sfratto ex art. 32 Regio Decreto n. 1165 del 1938. Di riferimento in proposito saranno anche le leggi regionali in materia e le regole dell’ente che gestisce gli immobili.

In ogni caso, per concludere, ciò che deve essere ben chiaro è che anche l’inquilino delle case popolari può essere sfrattato per morosità.

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