Cessione credito bonus edilizi, ci sono delle importanti novità che riguardano i crediti Iva presentati nella dichiarazione annuale. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Cosa fare dei crediti Iva maturati con i bonus edilizi nel 2022, e che saranno inseriti nella dichiarazione Iva del 2023? La prima cosa da sapere è che le compensazioni con altre tasse, saranno possibili solo fino all’importo massimo di 5mila euro.
La quota che è in eccedenza rispetto a questa cifra, sarà compensata dallo stato solo a chi è in possesso del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quando il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi. Questo vincolo però non vale per compensazioni verticali, in cui si va da Iva a Iva nell’operazione. C’è però un’eccezione prevista dal governo, che riguarda tutte le start up che possono essere classificate come innovative nel loro settore. Nel loro caso infatti, il limite di compensazione sale a 50mila euro.
Cessione credito bonus edilizi, quali crediti vanno inseriti nel modello F24
Ai contribuenti non viene concesso di poter utilizzare, a titolo di compensazione, i crediti erariali nel caso in cui ci siano ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. Il termine ultimo per l’inoltro della dichiarazione annuale di Iva 2023 era il 6 Febbraio. È importante inoltre ricordare che anche eventuali crediti residui del 2021, che erano già stati inseriti nella dichiarazione dello scorso anno, restano validi anche nel 2023. Nel modello F24 vanno dunque inseriti tutti i crediti maturati entro la data del 31 Dicembre 2022.
La compensazione orizzontale si attiva dieci giorni dopo la presentazione della Dichiarazione, dopo aver già convalidato il visto di conformità. Anche per quest’anno, lo stato italiano si impegna a compensare una quota massima di due milioni di euro di crediti Iva.
Anche i crediti dei bonus edilizi possono essere inseriti nell’F24
Rientrano anche i crediti d’imposta sulla cessione del credito dei bonus edilizi, e i contribuenti possono inserirli nell’F24. Fornitori e cessionari sono però tenuti a verificare che questi crediti siano già presenti nel cassetto fiscale. C’è poi una specifica che riguarda i crediti che riguardano le comunicazioni di opzione, trasmesse a partire dalla data del 1 Maggio 2022. Il contribuente è tenuto in questo caso a comunicare in forma preventiva, utilizzando la piattaforma apposita di cessione crediti, la scelta di fruire dell’agevolazione come compensazione, facendo esplicito riferimento a ciascuna rata annuale. Questa operazione non verrà svolta per i crediti su comunicazioni di opzione entro la data del 30 Aprile 2022.