Può capitare di avere figli disoccupati maggiorenni nel nucleo familiare: in questo caso si può agire sul 730? Gli esperti rispondono.
Quando parliamo di dichiarazione dei redditi pensiamo immediatamente alla compilazione del modello 730. Ecco cosa succede se abbiamo nel nucleo familiare di figli non occupati.
Siamo in un momento cruciale per la compilazione del 730, o del modello unico, e quest’anno chiunque potrà beneficiare del precompilato, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, a meno che non ci si rivolga ad un commercialista o CAF (i centri di assistenza fiscale presenti in tutto il territorio), possono sorgere alcuni dubbi su cosa portare in detrazione.
A questo proposito, tra gli altri, abbiamo pubblicato un approfondimento su cosa si può detrarre in caso di stipula di mutuo per la casa, mentre oggi ci soffermiamo sulla casistica dei figli maggiorenni disoccupati che rientrano nel nucleo familiare.
Quando entriamo in fase di dichiarazione dei redditi possiamo inserire anche la condizione dei figli a carico, magari che hanno terminato gli studi, superato i 18 anni e non hanno ancora trovato lavoro.
La Legge, però, contempla diverse casistiche. Innanzitutto ricordiamo che per ogni figlio da 0 a 21 anni esiste la misura di supporto economica conosciuta come Assegno Unico Universale. Questa misura, introdotta recentemente, ha preso il posto di tutti gli altri tipi di benefit/sussidi esistenti.
Quindi, almeno fino al momento in cui uno o più figli arriva all’età anagrafica di 21 anni (salvo patologie di disabilità per cui vengono applicate norme specifiche), non è possibile detrarre alcunché dal 730.
Nel caso in cui invece uno o più figli a carico abbia più di 21 anni, e un reddito complessivo inferiore a 4 mila euro, si possono portare a carico nel modello 730 e ottenere una detrazione di 950 euro per ciascuno.
Per calcolare la detrazione spettante bisogna altresì applicare una formula che tiene conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico, ovvero: 950 x (95 mila – reddito complessivo) / 95 mila dove, per ogni figlio in più rispetto al primo, l’importo di 95 mila euro al numeratore e al denominatore viene incrementato di 15 mila euro.
Ricordiamo, tra l’altro, che nel nuovo articolo 12 del TU (Testo Unico) delle imposte sui redditi (Tuir), la detrazione spetta: “Il riferimento è il nuovo articolo 12 del Testo unico imposte sui redditi (Tuir), secondo cui la detrazione spetta: “per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni“.
In caso di dubbi, è sempre bene consultare uno specialista, che esaminerà la singola situazione e sarà in grado di offrire la soluzione migliore.
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