Paradisi fiscali 2011: elenco completo e aggiornato

  • Commenta
  • Email
  • Condividi

Paradisi fiscali: ecco l'elenco completo e aggiornato

Dal primo luglio 2010 è diventato obbligatorio comunicare telematicamente all’Agenzia ogni operazione effettuata verso operatori economici residenti o aventi sede nei paesi a regime fiscale privilegiato, individuati dalla black list dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

La scadenza inizialmente prevista per il primo adempimento di questa norma, il 31 agosto (per il mese di luglio), è stata prorogata al 2 novembre (per le operazioni di luglio e agosto); l’obbligo avrà scadenze trimestrali per coloro che avranno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un totale che non superi i 50.000€, e che riguardino acquisti o cessioni di beni, o prestazioni o acquisti di servizi. Di conseguenza, la periodicità potrà variare durante l’anno diventando mensile o trimestrale, a seconda dei guadagni dei singoli trimestri.

Ecco l’elenco di Stati e Territori fiscalmente privilegiati, secondo il Decreto del 4 maggio 1999:

Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d’Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros); (inserito nella White List dal DM 27/7/2010)
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-’Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);(inserito nella White List dal DM 27/7/2010)
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat ‘Oman);
Panama (Republica de Panama’);
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute’ de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Samoa (Indipendent State of Samoa);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule’anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu).

ll Decreto del 21 novembre 2001

La black list è stata poi modificata dal Decreto del 21 novembre 2001; ecco l’aggiornamento:

Alderney (Isole del Canale);
Andorra;
Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro;(inserito nella White List dal DM 27/7/2010)
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti (ex Afar e Issas);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Isole del Cana);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Sant’Elena;
Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.

Dal 14 gennaio 2003 sono inoltre considerati Stati a regime agevolato:

Il Bahrein (con eccezione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione del petrolio);

gli Emirati Arabi Uniti (con eccezione delle società operanti nel settore petrolchimico e petrolifero soggette ad imposta);

Monaco (con eccezione delle società che fatturano almeno il 25% al di fuori dal Principato).

Il decreto individua altri Stati dove i privilegi dei paradisi fiscali vanno applicati unicamente ai soggetti e alle attività indicate per ognuno di essi:

in Angola si applicano alle società petrolifere che hanno avuto l’esenzione dall’Oil Income Tax; a quelle che godono riduzioni d’imposta o esenzioni in settori fondamentali dell’economia del Paese e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

ad Antigua si applicano alle international business companies che esercitano le loro attività fuori dal Paese, (indicate dall’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e seguenti modifiche e integrazioni), e alle società che realizzano prodotti autorizzati;

in Corea del Sud le società che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; (soppresso dal D.M. 27 luglio 2010)

in Costarica le società con proventi da fonti estere e quelle che esercitano attività ad alta tecnologia;

in Dominica le international companies che esercitano l’attività all’estero;

in Ecuador le società operanti nelle Free Trade Zones che godono dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

in Giamaica le società di prodotti per l’esportazione che godono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e le società che sorgono nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

in Kenia le società insediate nelle Export Processing Zones;

in Lussemburgo le società holding indicate dalla legge locale del 31 luglio 1929;

a Malta le società con proventi derivati da fonti estere (quelle indicate dal Malta Financial Services Centre Act, dal Malta Merchant Shipping Act e dal Malta Freeport Act; soppresso dal D.M. 27/7/2010)

nelle isole Mauritius le società ‘certificate’ che si occupano di servizi di gestione turistica, esportazione, costruzioni industriali, espansione industriale e cliniche, soggette in misura ridotta a Corporate Tax, le International Companies e le Off-shore Companies;

a Portorico le società che esercitano attività bancarie ed quelle indicate dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

a Panama le società con proventi derivati da fonti estere, le società site nella Colon Free Zone e quelle che operano nelle Export Processing Zones;

in Svizzera le società non assoggettate alle imposte municipali e cantonali, come le società holding, ausiliarie e ‘di domicilio’;

in Uruguay le società che esercitano attività bancarie e le holding esercenti solo attività off-shore.

Il DM 23/1/2002

Il DM 23/1/2002 indica la lista dei ‘paradisi fiscali assoluti’, dove non si applica il regime di indeducibilità dei costi:

Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Cipro
Filippine
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Malesia
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

Il decreto prevede ancora i ‘paradisi fiscali con esclusioni‘:

Bahrein (escluse le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero);
gli Emirati Arabi Uniti (escluse le società che operano nei settori petrolchimico e petrolifero soggette ad imposta);
Monaco (escluse le società che fatturano almeno il 25% fuori dal Principato);
Singapore (escluse la Banca Centrale e gli organi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato)

Infine, ecco i gli Stati o territori a fiscalità non privilegiata con regimi di agevolazione:

Angola (società petrolifere con l’esenzione dall’Oil Income Tax, società che beneficiano di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia del Paese e per investimenti indicati dal Foreign Investment Code);

Antigua (International buniness companies che esercitano attività fuori da Antigua, indicate dall’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 più successive modifiche e integrazioni, e società che realizzano prodotti autorizzati, indicati dalla locale legge n. 18 del 1975 più successive modifiche e integrazioni);

Costarica (società con proventi derivati da fonti estere, e società che esercitano attività ad alta tecnologia);

Dominica (International companies che esercitano l’attività all’estero);

Ecuador (società che operano nelle Free Trade Zones che godono dell’esenzione dalle imposte sui redditi);

Giamaica (società di prodotti per l’esportazione che godono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act, e società situate nei territori previsti dal Jamaica Export Free Zone Act);

Kenia (società site nelle Export Processing Zones);

Mauritius (società ‘certificate’ che si occupano di servizi di esportazione, gestione turistica, espansione industriale, costruzioni industriali e cliniche e che assoggettate in misura ridotta a Corporate Tax, Off-shore Companies e International Companies);

Panama (società con proventi provenienti da fonti estere, società site nella Colon Free Zone e società che operano nelle Export Processing Zone);

Portorico (società che esercitano attività bancarie ed società indicate dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993);

Svizzera (società non assoggettate al imposte municipali e cantonali, come le società holding, ausiliarie e ‘di domicilio’);

Uruguay (società che esercitano attività bancarie e holding esercenti solo attività off-shore).

lun 01/08/2011 da Gea Ferraris in paradisi fiscali.

Commenta

Inviami una e-mail quando ci sono altri commenti


Pubblica commento
SEGUI TUTTOGRATIS

© 1998-2012 Trilud S.p.A. - P.iva: 13059540156 - Tutti i diritti riservati

Tuttogratis.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano n° 314/08