Estinzione anticipata mutuo senza penali

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Estinzione anticipata mutuo senza penali

Rimborsare un mutuo prima della sua fine contrattuale comporta il risparmio degli interessi non ancora maturati. D’altro canto estinguere un mutuo anticipatamente fa andare incontro a sanzioni. Ma non sempre. Vediamo in quali casi è possibile estinguere un mutuo senza incorrere in sanzioni.

Il decreto Bersani, ovvero la legge 40 del 2 aprile 2007, riconosce il diritto di estinguere senza penali il mutuo contratto per l’acquisto o la ristrutturazione di una casa o di un locale per attività commerciale.
Prima di quella data i contratti di mutuo prevedevano il pagamento di una penale se si estingueva un mutuo anticipatamente, in modo da limitare i danni per entrambi i contraenti.

I mutui contratti dopo il 2 aprile 2007, anno in cui il decreto è stato convertito in legge, si estinguono senza penali a patto che siano stati richiesti da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economiche e professionali. I costi per l’estinzione anticipata sono stati eliminati in virtù di un accordo tra ABI e l’associazione dei consumatori.

Tale estinzione senza penale non contempla l’ipoteca, per la quale esistono ancora le penali vigenti poiché non rientrano nel decreto legge dell’onorevole Bersani.
La domanda per l’estinzione anticipata del mutuo deve essere presentata alla propria banca su apposito modulo ove un consulente potrà indicarvi tutti i pro e i contro dell’estinzione, sia che questa avvenga su un atto antecedente al decreto che posteriore.

ven 13/08/2010 da Christian Vannozzi in estinzione mutui.

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