Contratto di lavoro a chiamata: cosa prevede

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, era stato abolito dalla legge 247 del 2007, ma reintrodotto dal DL 112/2008. Il contratto prevede che un lavoratore si metta a disposizione di un datore di lavoro che lo può utilizzare nel momento in cui ne ha bisogno, cioè per determinate mansioni saltuarie o specifiche ma non fisse.
Si tratta quindi di prestazioni lavorative occasionali, legate ad urgenze o a periodi particolari, tipo i saldi nei negozi o gli inventari, in cui il datore di lavoro ha bisogno di lavoratori extra per la propria attività.
E’ utilizzato per prestazioni lavorative nei week-end, per sostituire personale in ferie o nei periodi di festa, come la Pasqua o il Natale.
Possono accedere a questo contratto:
1.I lavoratori discontinui
2.I lavoratori con più di 45 anni iscritti alle liste di disoccupazione o mobilità
3.I lavoratori con 25 anni di età in stato di disoccupazione
4.Tutti i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno.
In caso di malattia il lavoratore deve tempestivamente avvisare il proprio datore e non gli verrà corrisposto alcun indennizzo se nell’arco del periodo concordato non espleti le ore di lavoro richieste.
Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato, e deve essere riportato in forma scritta e deve contenere:
1.Indicazioni sulla durata del rapporto
2.Logo, mansione, preavviso di chiamata e ore minime mensili o annuali.
3.Il trattamento economico concordato.
4.Le misure di sicurezza per l’attività.
Il lavoro intermittente non può essere utilizzato per sostituire operai in sciopero o per sostituire operai licenziati in blocco o messi in cassa integrazione o in mobilità.
Non è possibile quindi per le aziende utilizzare lavoratori con contratto a chiamata in luogo dei propri dipendenti fissi, se non per i motivi sopra indicati.
lun 01/11/2010 da Christian Vannozzi in occupazione, Pubblica Amministrazione.

















