Contratto a tempo determinato: cos’è e come funziona

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Peculiarità del contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato ha come presupposto principale una scadenza a una certa data prestabilita; vi sono però molti altri aspetti che spesso sono poco conosciuti; vediamo quali.

Innanzitutti per essere stipulato questo tipo di contratto, devono sussistere ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per i quali si rende necessario un incremento della manodopera per un periodo limitato nel tempo.

Non è invece possibile assumere lavoratori con questa tipologia contrattuale qualora:

- Si voglia sostituire dei lavoratori in sciopero;
- Nei sei mesi precedenti L’azienda abbia effettuato dei licenziamenti collettivi, salvo alcuni casi indicati espressamente dalla legge;- L’azienda sia stata ammessa alla Cassa Integrazione Guadagni;
- L’azienda non sia in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.-
Il contratto a tempo determinato deve essere redatto in forma scritta in mancanza della quale sarà considerato a tempo indeterminato; eccezione per contratti con durata inferiore ai 12 giorni.

Non è fatto alcun limite in merito alla durata del contratto ed è possibile prorogarlo solo una volta indicandone le ragioni; inoltre le mansioni relative al contratto di proroga non potranno subire variazioni rispetto alle originarie; la proroga è tuttavia concessa solo nel caso in cui la durata del primo contratto più la proroga non supera i tre anni.

Il lavoratore assunto a termine ha diritto alle ferie e alla tredicesima oltre all’indennità di fine rapporto alla scadenza del contratto.

Qualora si rendessero necessarie delle proroghe al termine della scadenza contrattuale, al lavoratore spetterà il 20% in più per ogni giorno asuccessivo alla scadenza del contratto fino al decimo giorno e, a partire dall’undicesimo giorno, la maggiorazione sarà del 40%.

Si ricorda infine che il licenziamento anticipato è possibile solo in presenza di giusta causa; in caso contrario il lavoratore avrà diritto al risarcimento danni pari a le mensilità mancanti alla scadenza naturale del contratto eventualmente dedotte dal compenso percepito da un nuovo datore di lavoro.

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