Come richiedere l’anticipo sul TFR

La liquidazione, che in termini tecnici è denominato TFR o Trattamento di Fine Rapporto viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente quando il rapporto di lavoro ha termine. Talvolta è possibile richiedere anche un anticipo, vediamo come.
La legge prevede il versamento del TFR al termine del rapporto di lavoro, quale sia la motivazione della cessazione: licenziamento individuale e collettivo, pensionamento, dimissioni.
Si alimenta versando una mensilità circa ogni anno, e gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, per legge.
La normativa prevede infatti un tasso pari all’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo secondo i dati emessi dall’Istat.
Per avere l’anticipazione del TFR occorre che il lavoratore abbia prestato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, per un importo massimo pari al 70%.
Ma non è possibile richiederlo per spese voluttuarie o futili ma per spese urgenti e documentate. Spese mediche o terapie straordinari riconosciuti dall’ASL, acquisto prima casa, acquisto prima casa per i figli.
In tal caso si può far richiesta e qui è disponibile il fac simile.
In caso di morte del lavoratore, il Tfr accantonato sarà liquidato a favore del coniuge, ai figli e ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo se erano a carico del defunto.
In caso di mancanza di tali eredi, la legge prevede che le indennità seguiranno l’assegnazione prevista dalla legge in materia di successione legittima.
sab 22/05/2010 da Fulvio Pennacchio in previdenza integrativa.

















