Assegno integrativo di mobilità INPS: quando richiederlo

Il lavoratore che si trova in stato di mobilità ordinaria, e riceve quindi un’indennità di mobilità, che accetta un’offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, che però non ha lo stesso inquadramento e la stessa retribuzione del lavoro precedente, ha diritto di richiedere all’Inps un assegno integrativo di importo pari alla differenza fra i due salari.
Naturalmente l’assegno integrativo non può avere un importo superiore a quello di mobilità.
Questa agevolazione può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, e non superiore al tempo residuo in cui l’interessato percepisce l’assegno di mobilità.
Tale prestazione viene pagata direttamente dall’Inps, o tramite assegno circolare o con accredito sul conto corrente dell’interessato.
In questa maniera si stimola la volontà dell’individuo a cercare un impiego, anche inferiore a quello di precedenza, senza perdere i benefici degli accordi di mobilità.
Possibilità di trovare lavoro
Con questa agevolazione, la nuova ricerca di lavoro può anche avviarsi subito, senza cullarsi sugli allori dei primi mesi di mobilità. Spesso infatti i primi mesi vengono passati nell’ozio, e solo quando sta finendo il nostro credito ci rimbocchiamo le maniche ed iniziamo a cercare lavoro.
Purtroppo così facendo spesso si rimane per lungo tempo senza impiego, e questo è deleterio per una famiglia.
Fortunatamente con questa disposizione, c’è una maggiore volontà di ricercare un nuovo impiego, senza perdere i benefici della mobilità, e quindi gli anni spesi nel vecchio impiego, ma non rischiando di rimanere mesi e mesi senza retribuzione.
mar 20/09/2011 da Christian Vannozzi in assegni, Indennità di disoccupazione, Inps, mobilità.

















